Approfondimento e Aggiornamenti Normativi
Gentili clienti,
di seguito presentiamo un approfondimento sul concordato preventivo biennale, integrando le informazioni già fornite con le novità emerse dal D.Lgs. 108/2024 e confrontando i punti principali con il testo di riferimento.
Soggetti Interessati
Il D.Lgs. 108/2024 ha chiarito che possono accedere al concordato preventivo biennale le seguenti categorie di contribuenti:
• Esercenti attività d’impresa o arti e professioni: È necessaria l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).
• Persone fisiche in regime forfetario: Per il 2024, il concordato è introdotto in via sperimentale.
È richiesto che, per il periodo d’imposta 2023, non vi siano debiti tributari pari o superiori a 5.000 euro, escludendo quelli oggetto di rateazione o sospensione.
Le modifiche normative specificano che i debiti devono essere definitivi, accertati con sentenza irrevocabile e non più impugnabili.
Posizione Debitoria del Contribuente
La posizione debitoria del contribuente condiziona la possibilità di aderire al concordato preventivo biennale e di mantenere efficace l’accordo, tanto per i soggetti ISA quanto per i contribuenti in regime forfetario. Secondo gli artt. 10 comma 2 e 24 comma 2 del DLgs. 13/2024, è necessario che il contribuente interessato:
• Non abbia debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi;
• Oppure, se sussistenti, li abbia estinti in modo tale che il debito residuo, compresi interessi e sanzioni, sia inferiore alla soglia di 5.000 euro.
I debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al citato limite, fino a decadenza dei relativi benefici.
In sede di prima applicazione del nuovo istituto, quindi, i debiti tributari devono essere estinti (oppure sospesi o rateizzati) entro il prossimo 31 ottobre 2024, che coincide con il termine per la trasmissione del modello REDDITI 2024.
Cause di Esclusione
Le nuove cause di esclusione dal concordato includono:
• Omissione della dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti.
• Condanna per reati fiscali negli ultimi tre anni.
• Redditi esenti superiori al 40% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo nel 2023.
• Passaggio al regime forfetario o operazioni straordinarie nel 2024 (fusione, scissione).
Effetti dell’Accettazione della Proposta
I contribuenti che accettano la proposta di concordato si impegnano a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP relative ai periodi 2024 e 2025. L’Agenzia delle entrate effettuerà controlli automatizzati per le somme non versate, mantenendo la possibilità di ravvedimento operoso. Inoltre, l’adesione al concordato comporta effetti premiali ISA e, come novità, anche ai fini IVA, sebbene l’adesione non produca effetti diretti su tale tributo.
Adempimenti Fiscali
Durante i periodi d’imposta oggetto di concordato, le società devono continuare a rispettare gli obblighi contabili e dichiarativi ordinari.
Per i contribuenti forfettari, rimangono in vigore le disposizioni ordinarie del regime.
Redditi e Valore della Produzione
I redditi concordati sono determinati in base a diverse categorie di reddito:
• di lavoro autonomo: Calcolato secondo l’articolo 54 del TUIR, senza considerare plusvalenze o componenti straordinarie.
• d’impresa: Determinato dagli articoli 56 e 66 del TUIR, escludendo plusvalenze e minusvalenze.
• per contribuenti forfettari: Calcolato secondo le regole specifiche del regime.
Le perdite fiscali di periodi precedenti riducono il reddito concordato, mantenendo il limite di 2.000 euro.
Rilevanza delle Basi Imponibili Concordate
L’accettazione della proposta di concordato implica che eventuali variazioni nei redditi effettivi non influenzeranno la determinazione di IRPEF, IRES e IRAP.
Tuttavia, i contribuenti possono optare per versare i contributi sul reddito effettivo se questo supera il concordato.
Determinazione degli Acconti
Le modifiche normative stabiliscono che per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato (2024):
• Se l’acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione del 10% della differenza positiva tra il reddito concordato e quello dichiarato.
• Per l’acconto IRAP, si applica una maggiorazione del 3% sulla differenza positiva tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato.
Cessazione e Decadenza dal Concordato
Le cause di cessazione includono modifiche all’attività svolta e la cessazione dell’attività durante il biennio concordatario. Le cause di decadenza comprendono:
• Passaggio al regime forfetario.
• Operazioni straordinarie o modifiche nella compagine sociale.
• Dichiarazione di ricavi superiori ai limiti stabiliti.
Conclusioni
Il concordato preventivo biennale rappresenta un’importante opportunità per le società.
Il nostro studio è a disposizione per fornire assistenza e chiarimenti su come procedere in base alle nuove disposizioni normative.